Nell’art. 28 del d.lgs. 81/2008 è contenuto il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in cui sono compresi tutti i possibili rischi presenti sul luogo di lavoro per stabilire quelli relativi all’attività svolta e predisporre adeguate misure di protezione e prevenzione.
Tale documento è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente e spetta al datore prepararlo in seguito a una valutazione attenta. Il DVR viene redatto in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, ma prima va interpellato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il documento dovrà essere aggiornato periodicamente, in caso di cambiamenti riguardanti il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro che possano influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori oppure in relazione a infortuni di una certa portata o in ottemperanza agli obblighi di legge.
Sulla valutazione dei rischi di incendio si sofferma un documento nato dalla collaborazione tra Inail e i Vigili del fuoco. Secondo questo testo fino all’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021, previsto per il 29 ottobre 2022, rimarrà valido quanto disposto dal DM 10 marzo 1998. In base a questa normativa, il datore di lavoro valuta il livello del rischio di incendio, e secondo a tale classificazione dispone misure preventive e protettive, organizza la manutenzione degli impianti antincendio e le misure gestionali. Infine, affida ad alcuni lavoratori il compito di far applicare le misure di prevenzione e assicura la formazione dei dipendenti in merito alle procedure di sicurezza.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, la valutazione dei rischi di incendio e l’organizzazione della prevenzione dovrà essere predisposta tenendo conto dei criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.