Secondo quanto previsto dal Decreto 2 Agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria saranno sottoposti ad accertamenti per verificare la partecipazione a iniziative formative obbligatorie e alle eventuali sanzioni previste.
La mancata partecipazione ai percorsi formativi senza giusta motivazione comporta l’avvio di provvedimenti sanzionatori stando a quanto contenuto nell’art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 tra quelli di seguito riportati:
Assenze comprese tra il 25% e il 50% delle ore complessive programmate per ogni corso, prevedono una sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la riduzione minima pari a una mensilità.
Non frequentare tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta una sanzione pari alla metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la riduzione minima pari a una mensilità.
Infine, qualora le assenze superassero l’80% delle ore complessive di ciascun corso proposto, si verificherebbe la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Tra le motivazioni riconosciute per la mancata partecipazione alle iniziative di formazione rientrano:
- Malattia documentata
- Servizio civile o di leva
- Gravidanza
- Citazioni in tribunale dimostrabile
- Gravi motivi familiari
- Limitazione legale della mobilità personale
- Ogni motivo di impedimento o causa di forza maggiore che impedisca al soggetto di partecipare alla formazione.