Nell’interpello n. 1 del 2024, l’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane ha richiesto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di esprimersi in maniera univoca sul tema della sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08).
Nello specifico si tratta di chiarire se un soggetto, anche se non esposto ad alcun rischio lavorativo, debba essere sottoposto a visita medica dopo i 60 giorni di malattia, prima di riprendere la sua attività lavorativa.
La Commissione si è espressa a riguardo, ritenendo che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica, rifacendosi all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), secondo il quale la sorveglianza sanitaria include una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un periodo di malattia di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità del soggetto alla mansione.
Cosa è la sorveglianza sanitaria?
L’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce sorveglianza sanitaria l’insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori ambientali e professionali presenti nel luogo di lavoro.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente secondo quando previsto dalla normativa, qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente connessa ai rischi lavorativi, in base l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, comma 1.
Gli obblighi del datore di lavoro
L’articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di nominare il medico competente che effettuerà la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Inoltre, il titolare deve valutare le capacità e le condizioni dei lavoratori prima di affidare loro dei compiti e vigilare affinché coloro che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria non svolgano mansioni per le quali non risultano idonei. Infine, ha l’obbligo di adeguare le misure di prevenzione ai cambiamenti produttivi che possono incidere sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.
Sentenza a supporto del parere della Commissione
Il parere della commissione è in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566, richiamata anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756 relativa alla visita medica citata nell’ articolo 41, comma 2, lettera e-ter), secondo la quale il controllo medico precedente alla ripresa del lavoro è finalizzato ad accertare che il lavoratore sia idoneo a svolgere le medesime mansioni che aveva prima della malattia prolungata, senza che queste costituiscano un rischio per sua salute psico-fisica.