Conversione DL 24/2022: Le novità in materia di salute e sicurezza

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Con la conversione e le modifiche apportate al decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 contenente misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 e in concomitanza con la fine dell’emergenza, numerose sono le novità scaturite in materia di formazione, lavoro agile, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione.

Il disegno di legge n. 2604, approvato dal Senato in via definitiva, tocca molti importanti punti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. In materia di formazione, con l’introduzione dell’art. 9Bis al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, è stata stabilita l’equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza.

Nell’art.10, alcuni commi riguardano i lavoratori fragili e il lavoro agile. Nel caso di soggetti affetti da patologie, sono prorogati fino al 30 giugno 2022 i termini del lavoro agile, e fino al 31 agosto per quelli del settore privato. Inoltre, viene indicato che i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio fino al 31 luglio 2022.

Infine, le modifiche apportate all’art. 5 dispongono che fino al 15 giugno 2022 tutti i lavoratori, gli studenti, i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e delle strutture a lunga degenza hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione.
L’obbligo di utilizzare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, per gli spettacoli al chiuso in sale teatrali, da concerto, cinema e locali di intrattenimento, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso, resta in vigore fino al 15 giugno 2022.

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