La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni non ha approvato l’Accordo Unico in materia di formazione riguardante salute e sicurezza sul lavoro. Il termine avrebbe dovuto essere il 30 giugno 2022, come stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (modificato dal DL 146/2021 e dalla legge di conversione n. 215/2021), per apportare modifiche al Testo Unico, garantendo: contenuti minimi, modalità, durata della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e l’efficacia dei sistemi di verifica.
Nel frattempo alcuni importanti cambiamenti sono già avvenuti grazie alle recenti modifiche alla legge, dando maggior rilevanza all’addestramento che viene affiancato alla formazione, soprattutto per quel che riguarda le mansioni di carattere pratico.
Anche l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro è fondamentale ma non a livello tecnico, si tratta di un percorso culturale per renderlo consapevole dell’importanza che la sicurezza riveste nei luoghi di lavoro e indicargli le modalità per realizzarla, affidandosi alle figure competenti in materia.
Un altro punto importante riguarda la formazione in videoconferenza sincrona, considerata uno strumento utile e ricco di potenzialità come abbiamo imparato durante la pandemia. Anche in questo caso, tale strumento formativo deve essere organizzato in maniera efficace.
La formazione in videoconferenza sincrona o asincrona, quella in e-learning e in presenza rappresentano tutte strade di apprendimento assolutamente valide, ma è necessaria la realizzazione di piani didattici ben definiti. Inoltre, la nuova frontiera potrebbe riguardare l’addestramento online, naturalmente esso dovrà essere realizzato attraverso una pianificazione attenta e mirata in modo da dotare i discenti di tutti gli strumenti per un apprendimento di qualità.